Art. 28.
(Specie delle pene).

      1. In materia di specie delle pene, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le pene si distinguano in pecuniarie, prescrittive, interdittive e detentive, così indicate in ordine di gravità;

 

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          b) prevedere che le pene possano essere applicate, secondo quanto espressamente previsto dalle norme incriminatici, singolarmente, disgiuntamente o congiuntamente.