1. In materia di specie delle pene, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene si distinguano in pecuniarie, prescrittive, interdittive e detentive, così indicate in ordine di gravità;
b) prevedere che le pene possano essere applicate, secondo quanto espressamente previsto dalle norme incriminatici, singolarmente, disgiuntamente o congiuntamente.